STATUTO
ASSOCIAZIONE âC.A.O.S. CENTRO ASCOLTO OPERATE AL SENO- ODVâ
Art. 1 – Denominazione e sede
- Ă costituita, in forma di organizzazione di volontariato, lâassociazione denominata: ÂŤ C.A.O.S, centro ascolto operate al seno – ODVÂť di seguito, in breve, âassociazioneâ. Lâassociazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.
- In conseguenza dellâiscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, lâassociazione dovrĂ indicare gli estremi dellâiscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- Lâassociazione ha sede legale nel Comune di Albizzate (Va) e la sua durata è illimitata.
- Il trasferimento della sede legale allâinterno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dallâOrgano di Amministrazione.
Art. 2 – FinalitĂ
- Lâassociazione non ha scopo di lucro e persegue finalitĂ civiche, solidaristiche e di utilitĂ sociale. In particolare lo scopo sociale è:
- Attraverso un centro di ascolto basato sulla relazione di aiuto: aiutare, informare, sostenere, accompagnare le donne ed i loro parenti durante il percorso diagnostico, terapeutico, assistenziale e riabilitativo della paziente allâinterno del centro di senologia degli ospedali di riferimento;
- Realizzare la consapevolezza della relazione di aiuto e del lavoro di rete dei centri specialistici e delle associazioni esistenti;
- Promuovere attivitaâ di informazione, formazione, sensibilizzazione e ricerca
- Contribuire con donazioni, borse di studio, contratti a progetto, organizzazioni di percorsi di umanizzazione e quantâaltro allâeccellenza degli Ospedali di riferimento.
- Promuovere la variante psico-sociale come parte integrante del sistema sanitario
Art 3 – AttivitĂ di interesse generale
Lâassociazione, nel perseguire le finalitĂ di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attivitĂ di interesse generale:
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonchĂŠ le attivitĂ culturali di interesse sociale con finalitĂ educativa;
- i) organizzazione e gestione di attivitĂ culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivitĂ , anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivitĂ di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivitĂ di interesse generale a norma del presente articolo;
- In particolare lâassociazione si propone di:
- Organizzare percorsi di umanizzazione, negli ospedali, capaci di innescare nelle donne che si ammalano momenti di trasformazione e di autonomia decisionale tra cui a titolo esemplificativo: Yoga, Restorative Yoga, Nordic Walking, Danzaterapia, Arteterapia, Musicoterapia, Psicomotricitaâ, Trucco e Parrucco, Corsi di Cucina.
- Organizzare momenti di sensibilizzazione ed informazione rivolti alla cittadinanza ed alle istituzioni: Convegni, Tavole Rotonde, Workshop, Open Day di visite sonologiche gratuite nelle fabbriche e nei territori, lezioni di educazione alla salute nelle scuole in collaborazione con gli Uffici Scolastici Provinciali , etcâŚ
- Sostenere lâalta formazione del personale ospedaliero ( medici, tecnici ed infermieri ) con Corsi ECM e Master di II Livello, in collaborazione con lâUfficio Formazione degli Ospedali e con Le Universitaâ.
- Partecipare alla realizzazione di Linee Guida Nazionali ed Internazionali, in collaborazione con Societaâ Scientifiche
- Fare azione di Lobby e Movimento dâopinione verso le Istituzioni in collaborazione con altre Associazioni, Europa Donna Italia e le Federazioni delle Associazioni di Volontariato in Oncologia
- Collaborare con Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST ) ed Agenzie di Tutela della Salute ( ATS) ed Istituti di Ricovero e Cura a carattere Scientifico ( IRCCS)
- Promuovere collaborazioni con Enti pubblici e privati, fondazioni e altre associazioni.
- promuovere borse di studio per la ricerca, la tutela dellâambiente e della salute.
- Organizzare di convegni e seminari e tavole rotonde aperte alla cittadinanza
- Curare opuscoli, pubblicazioni informative, video, edizioni periodiche, e non, inerenti la propria attivitĂ rivolte ai cittadini utenti, soci e non
- raccogliere fondi per acquisto di macchinari o attrezzature da destinare a strutture socio-sanitarie effettuando attivitĂ di vendita occasionale nel corso di celebrazioni o ricorrenze in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’associazione.
- Svolgere ogni altra attivitĂ idonea al raggiungimento degli scopi istituzionali dellâAssociazione e direttamente connesse alla stessa.
- Le attivitĂ di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dellâattivitĂ di volontariato dei propri associati.
- Lâassociazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare lâattivitĂ svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attivitĂ non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
Art. 4 â AttivitĂ diverse
- Lâassociazione può esercitare attivitĂ diverse da quelle di interesse generale individuate nellâart. 3 purchĂŠ assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dallâart. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
- L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attivitĂ di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Art. 5 â Raccolta fondi
- Lâassociazione può realizzare attivitĂ di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attivitĂ di interesse generale e nel rispetto dei principi di veritĂ , trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Art. 6 â Ammissione
1.Possono aderire allâassociazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalitĂ istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
- Lâassociazione può prevedere anche lâammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.
- Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
- I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell’Associazione, vengono ammessi a farne parte dallâorgano di amministrazione.
- Lâammissione alla associazione è deliberata dallâorgano di amministrazione, comunicata allâinteressato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto lâorgano di amministrazione, deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, allâinteressato.
- Lâinteressato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci lâAssemblea in occasione della prima convocazione utile.
- Ciascun associato ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dellâAssociazione.
Art. 7 – Diritti e doveri dei soci
1.I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attivitĂ ed iniziative dellâAssociazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.
2.I soci hanno lâobbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.
- I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell’associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attivitĂ associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall’Assemblea.
- La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualitĂ di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo.
- Lâassociazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
- Ciascun associato ha diritto:
- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attivitĂ dellâassociazione e controllarne lâandamento;
- c) di partecipare alle attivitĂ promosse dallâassociazione;
- d) di conoscere lâordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.
- Ciascun associato ha il dovere di:
- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilitĂ personali, con la propria attivitĂ gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo lâimporto stabilito dellâorgano di amministrazione
Art. 8 – Perdita della qualifica di socio
- La qualitĂ di socio si perde in caso di decesso, recesso, o esclusione.
- Lâassociato può in ogni momento recedere, con preavviso di otto giorni, senza oneri dallâassociazione dandone comunicazione scritta allâOrgano di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate allâassociazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene allâOrgano di Amministrazione, ma permangono in capo allâassociato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dellâassociazione.
- Lâassociato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dallâassociazione stessa. In particolare, lâorgano di amministrazione può deliberare lâesclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto.
- La perdita di qualifica di associato è deliberata dallâorgano di amministrazione.
- La delibera dellâorgano di amministrazione che prevede lâesclusione dellâassociato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere allâAssemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dellâassociazione.
- LâAssemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dallâinteressato.
Art. 9 – AttivitĂ di volontariato
- LâattivitĂ di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietĂ .
- Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attivitĂ prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dallâorgano di amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dallâorgano di amministrazione e approvato dall’Assemblea. Le attivitĂ dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione.
- I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attivitĂ di volontariato nonchĂŠ per la responsabilitĂ civile verso i terzi.
Art. 10 â Organi sociali
- Gli organi dellâassociazione sono:
- a) lâAssemblea dei soci;
- b) lâOrgano di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) lâOrgano di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge
- Gli organi sociali hanno la durata di quattro esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
- Fatta eccezione per lâorgano di controllo e per il revisore legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attivitĂ prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
Art. 11 â Assemblea
- Lâassociazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e lâuguaglianza dei soci.
- LâAssemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dellâassociazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
- Agli associati Enti del Terzo settore possono essere attribuiti piÚ voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
- LâAssemblea è presieduta dal presidente dellâassociazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
- I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
- Non può essere conferita la delega ad un componente dellâorgano di amministrazione o di altro organo sociale.
- Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dellâapprovazione dellâorgano di amministrazione.
- Eâ possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell’identitĂ dell’associato.
Art. 12 – Competenze dellâAssemblea
- LâAssemblea ordinaria ha il compito di:
- a) eleggere e revocare i componenti dellâorgano di amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dellâorgano di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attivitĂ e il preventivo economico* per lâanno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) deliberare in merito alla responsabilitĂ dei componenti dellâorgano di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilitĂ nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all’associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la piĂš ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dellâAssemblea adottati dallâorgano di amministrazione per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dallâorgano di amministrazione;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dallâatto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- LâAssemblea straordinaria ha il compito di:
- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dellâassociazione.
Art. 13 – Convocazione dellâAssemblea
- LâAssemblea è convocata dal Presidente dellâassociazione in via ordinaria, almeno una volta allâanno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dellâassociazione.
- LâAssemblea si riunisce, altresĂŹ, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dellâorgano di amministrazione.
- LâAssemblea è convocata, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dellâavviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dellâassociazione. Lâavviso di convocazione deve contenere lâindicazione dellâordine del giorno, del luogo, dellâora e della data dellâadunanza.
Art. 14 – ValiditĂ dellâAssemblea e modalitĂ di voto
- LâAssemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metĂ piĂš uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
- LâAssemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
- LâAssemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dellâAssociazione, o alla sua fusione, o scissione.
- Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, lâAssemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nellâapposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
- In caso di scioglimento, lâAssemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nellâapposito libro dei soci.
- Allâapertura di ogni seduta, lâAssemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
- I componenti dellâorgano di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sullâattivitĂ svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilitĂ .
- Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
- I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrĂ procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
- Di ogni riunione dellâAssemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dellâassociazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nellâarticolo 22 comma 5. Le decisioni dellâAssemblea impegnano tutti i soci.
Art. 15 â Organo di amministrazione
- Lâorgano di amministrazione è lâorgano di governo dellâassociazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonchĂŠ delle volontĂ e degli indirizzi generali dellâAssemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- LâOrgano di Amministrazione è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti, eletti dallâAssemblea tra gli associati. LâOrgano di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
- Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacitĂ ad esercitare uffici direttivi.
- I componenti dellâorgano di amministrazione svolgono la loro attivitĂ gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 4 esercizi e possono essere rieletti.
Art. 16 – Competenze dellâorgano di amministrazione
- Lâorgano di amministrazione ha il compito di:
- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano allâAssemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attivitĂ sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attivitĂ dellâassociazione da sottoporre allâapprovazione dellâAssemblea;
- e) predisporre e sottoporre allâapprovazione dellâAssemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attivitĂ ) e il bilancio consuntivo;
- f) deliberare lâammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilitĂ e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonchĂŠ la relazione di missione sullâattivitĂ svolta;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dallâAssemblea, promuovendo e coordinando lâattivitĂ e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito allâesclusione di soci;
- k) proporre allâAssemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il presidente e il vice presidente o piĂš vice presidenti;
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti lâOrgano di Amministrazione oppure anche tra i non soci;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessitĂ e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuitĂ della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilitĂ previste dal bilancio.
- p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
- q) nominare, allâoccorrenza, secondo le dimensioni assunte dallâassociazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
- r) delegare compiti e funzioni ad uno o piĂš componenti del Consiglio stesso;
- s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell’associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, allâAssemblea o ad altro organo sociale.
Art. 17 – Funzionamento dellâorgano di amministrazione
- LâOrgano di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dellâOrgano di Amministrazione per tre volte consecutive. LâOrgano di Amministrazione può essere revocato dallâAssemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti dellâOrgano di Amministrazione effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti cosĂŹ nominati scadono con gli altri componenti.
Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dellâorgano di amministrazione che deve essere rinnovato.
- LâOrgano di Amministrazione è convocato, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrĂ essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni** prima della data prevista per la riunione.
- LâOrgano di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte lâanno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
- Le riunioni dellâOrgano di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
- Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di paritĂ prevale il voto del presidente.
- Di ogni riunione dellâOrgano di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario allâuopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dellâOrgano di Amministrazione.
Art. 18 – Il presidente
- Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dallâOrgano di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica quattro. esercizi e può essere rieletto.
- Il presidente:
- ha la firma e la rappresentanza legale dellâAssociazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dĂ esecuzione alle delibere dellâOrgano di Amministrazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltĂ di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti lâassociazione davanti a qualsiasi AutoritĂ Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dellâAssemblea e dellâOrgano di Amministrazione;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dallâAssociazione;
- in caso di necessitĂ e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dellâOrgano di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice- Presidente.
- Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice- Presidente fa piena prova dellâassenza per impedimento del Presidente.
Art. 19 – Il segretario (se previsto)
- Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e dellâOrgano di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione allâassociato che lo richieda.
Art. 20 – Organo di controllo e revisione legale
- LâAssemblea nomina lâOrgano di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
- I componenti dellâOrgano di controllo, ai quali si applica lâart. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- LâOrgano di controllo vigila sullâosservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonchĂŠ sulla adeguatezza dellâassetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- Lâorgano di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dellâosservanza delle finalitĂ civiche, solidaristiche e di utilitĂ sociale, ed attesta che lâeventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformitĂ alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dĂ atto degli esiti del monitoraggio svolto dallâorgano stesso. Le riunioni dellâOrgano di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
- I componenti dellâorgano di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sullâandamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- Al superamento dei limiti di cui allâart. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita allâorgano di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nellâapposito registro, salvo il caso in cui lâAssemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una societĂ di revisione iscritti nellâ apposito registro.
Art. 21 â Organismo di mediazione
- Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l’Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennitĂ saranno quelle in vigore al momento dellâattivazione della procedura presso lâOrganismo che verrĂ scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dellâart. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirĂ condizione inderogabile di procedibilitĂ per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire lâAutoritĂ Giudiziaria ordinaria.
Art. 22 – Libri sociali
- Lâassociazione ha lâobbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dellâAssemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dellâOrgano di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dellâorgano di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attivitĂ di volontariato non occasionale nellâambito dellâassociazione
- I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dellâOrgano di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dellâorgano a cui si riferiscono.
- I verbali, di Assemblea e Organo di Amministrazione devono contenere la data, lâordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto allâordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
- Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.
- Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata allâorgano competente con un preavviso di 15 giorni.
Art. 23 – Risorse economiche
- Le entrate economiche dellâassociazione sono rappresentate:
- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dallâAssociazione, purchĂŠ adeguatamente documentate, per lâattivitĂ di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attivitĂ effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialitĂ sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attivitĂ diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
Art. 24 – Scritture contabili
- LâOrgano di Amministrazione gestisce le scritture contabili dellâassociazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dallâart. 13 e dallâart. 87 del D.lgs. n. 117/2017.
Art. 25 – Esercizio sociale Â
- Lâesercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
- Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dallâOrgano di Amministrazione e devono essere approvati dallâAssemblea entro 6 mesi dalla chiusura dellâesercizio.
- Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformitĂ dellâarticolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.
- Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalitĂ di perseguimento delle finalitĂ statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attivitĂ diverse, se svolte.
- Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui allâart. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dellâOrgano di Amministrazione e lâapprovazione da parte dellâAssemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformitĂ allâart. 13 del Decreto Legislativo 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere lâammontare della quota sociale annua
- Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dellâattivitĂ dellâassociazione per lâanno in corso, specificando per ogni attivitĂ le connessioni con le finalitĂ e lâoggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
- La bozza del bilancio preventivo e del programma di attivitĂ sono elaborati dallâOrgano di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dallâAssemblea.
Art. 26 – Divieto di distribuzione degli utili
- Lâassociazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchĂŠ fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dellâart. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
- Il patrimonio dellâassociazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dellâattivitĂ statutaria ai fini dellâesclusivo perseguimento di finalitĂ civiche, solidaristiche e di utilitĂ sociale.
Art. 27 – Devoluzione del patrimonio
- In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dellâUfficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui allâart 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dallâAssemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso lâAssemblea non individui lâente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederĂ a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dellâart. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.
Art. 28 – Disposizioni finali
- Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dellâordinamento giuridico. Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa previgente.